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Il presente regolamento viene predisposto e reso obbligatorio per tutti i soci dell’Associazione al fine di meglio regolamentare i rapporti tra gli stessi e tra questi e l’Associazione.
E’ attuato in ossequio all’art. 31 del vigente Statuto sociale dell’Associazione e rappresenta pertanto, lo strumento essenziale per meglio attuare gli scopi dell’Associazione, ferma restando la natura giuridica essenziale del rapporto tra Socio e Associazione.
Il Regolamento, pertanto, non vuole essere uno strumento di diritti ed obblighi propri, bensì la conferma esplicita e programmata, il rapporto che vede il Socio innanzi tutto tale, ma sempre come soggetto che garantisce all’Associazione il proprio apporto collaborativo in ossequio al rapporto associativo con cui ad essa ha aderito.
Tutti i punti del presente Regolamento quindi costituiscono un tutt’uno inscindibile rivolto alla sola migliore determinazione. armonizzazione e finalizzazione del rapporto associativo che lega il Socio alla sua Associazione.
Art. 1
Il simbolo del Coordinamento Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona è rappresentato da un grifone mascherato all’interno di uno scudo giallo e blu. Lo scudo è contornato da rami con foglie verdi e la fascia è di color rosso; fa eccezione il Consiglio Direttivo che detiene la fascia color giallo e blu.
Art. 2
Ogni Comitato che si iscrive regolarmente al Coordinamento ha diritto ad una sola commenda che verrà acquistata in segreteria al prezzo pattuito.
Tale commenda è di proprietà del Comitato il quale gestirà la come riterrà opportuno.
Art. 3
Il Coordinamento potrà decidere, con regolare delibera dell’Assemblea, di insignire la commenda a quelle persone che si distinguono per la loro attività rivolta verso la Nostra Associazione.
Tale scelte devono essere ponderate poiché la commenda è un simbolo e tale deve rimanere.
Art. 4
Chi desidera essere ammesso a Socio dell’Associazione deve fare domanda scritta, all’ufficio di Presidenza, impegnandosi alla piena ed integrale osservanza dello Statuto sociale, dei regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali e al versamento della quota associativa di adesione. Il consiglio Direttivo, ha trenta giorni di tempo per comunicare l’ammissione del Socio entrante. La domanda deve essere presentata su apposito modulo e deve contenere:
il nome del comitato, la sede, i dati dei membri del direttivo e il nominativo della persona designata come rappresentante protempore all’interno del coordinamento;
l’indicazione del nome, cognome, residenza, per la persona fisica o nel caso di persona giuridica la denominazione, la sede, la delibera d’autorizzazione con indicazione del nominativo designato a rappresentarla e la quota da sottoscrivere;
la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003)
Art. 5
Il Socio esercita tutti quei diritti che lo Statuto ed il presente Regolamento gli attribuiscono, e si obbliga a tutti quei doveri che gli stessi gli impongono.
Art. 6
Il Socio pertanto ha diritto:
a svolgere la propria attività all’interno dell’Associazione;
a partecipare alla vita dell’Associazione esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, quali l’Assemblea generale. L’Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
ogni Socio, trascorsi tre mesi dall’ammissione, ha diritto ad un voto ed è eleggibile negli organi sociali quali l’Ufficio di Presidenza; non può presentarsi in lista più di un candidato per comitato o gruppo;
ad usufruire altresì di tutte quelle eventuali iniziative a favore dei soci previste e/o stabilite dall’Assemblea dei Soci o dall’Ufficio di Presidenza;
Art. 7
Lo scambio tra gruppi mascherati deve essere gratuito, mentre per i carri allegorici, vige la legge del “libero mercato”, cioè il Comitato ospitante ha libero arbitrio sulle risorse economiche da destinare ai gruppi aventi carri allegorici.
Art. 8
Il Socio deve essere partecipe all’attività sociale nel comune interesse, considerandosi parte attiva, collaborando con gli altri Soci e quindi impegnandosi particolarmente per la migliore esecuzione di eventuali incarichi affidatigli.
Art. 9
La domanda da Socio deve essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto. (Art. 6 dello Statuto)
Art. 10
La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.
Si ha recesso quando volontariamente il Socio richiede di cessare da tale qualifica.
Art. 11
La decadenza è pronunciata dall’Ufficio di Presidenza nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art.8 dello Statuto quì di seguito riportato:
Ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
A partecipare all’attività dell’associazione per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dallo Satuto per la perdita della qualità di socio;
Ad accedere ai servizi prestati dall’associazione;
A non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi dell’associazione.
Art. 12
L’Ufficio di Presidenza può escludere il socio (Art. 11 dello Statuto):
Che non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con comportamenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto;
Che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
Che venga a trovarsi in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art.8 dello Statuto;
Che svolga, o tenti di svolgere, attività contraria agli interessi sociali;
Che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, all’associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
Che non abbia rinnovato l’adesione annuale all’Associazione
Art. 13
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono oggetto. mediante lettera raccomandata. Le controversie che insorgessero tra i soci e le delibere adottate dall’Ufficio di Presidenza dovranno essere demandate alla decisione del collegio dei probiviri come regolato dall’art. 29 dello Statuto. Le decisioni adottate sono inappellabili.
Art. 14
Il rinnovo dell’adesione all’Associazione, con il versamento della relativa quota, deve essere fatto entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sociale, salvo diverse decisioni prese dall’Assemblea dei Soci. Trascorso tale termine decade automaticamente da socio.
Art. 15
L’Assemblea è la massima istanza dell’Associazione. Le delibere prese nelle Assemblee validamente convocate e con la maggioranza prevista dallo Statuto. Sono vincolanti per tutti i soci
Art. 16
L’Ufficio di Presidenza ha i poteri previsti dallo Statuto Sociale ed è incaricato per la corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti.
Art. 17
Al Presidente (o al Vice Presidente delegato) sono riconosciuti i poteri previsti dallo Statuto sociale. E’ tenuto in particolare a curare:
Art. 18
L’Ufficio di Presidenza nomina i vari responsabili di settore e specificatamente:
Art. 19
Al responsabile delle Pubbliche Relazioni sono riconosciuti i poteri di curare:
Art. 20
Il responsabile della cultura deve curare:
Art. 21
Il responsabile dei Carri Allegorici deve curare:
Art. 22
Socio simpatizzante:
Può essere socio simpatizzante ogni Comitato, persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza nella provincia di Verona
Chi desidera essere ammesso come socio simpatizzante dell’Associazione deve fare domanda scritta all’ufficio di Presidenza, impegnandosi alla piena ed integrale osservanza dello Statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, al versamento della quota di ammissione.
La quota sociale del socio simpatizzante è € 25,00 (venticinque/00)
Il socio simpatizzante ha diritto di parola durante le assemblee
Il socio simpatizzante non ha diritto di voto
Il socio simpatizzante diventa socio ordinario dopo tre anni consecutivi di iscrizione all’Associazione acquisendone tutti i diritti.
Art. 23
Nessun socio del Coordinamento può utilizzare il nome della Nostra associazione senza aver chiesto preventivamente e ricevuto regolare autorizzazione scritta.
Nel caso di uso non corretto del Nostro nome saranno presi provvedimenti da parte dell’organo direttivo e comunicati alla prima assemblea utile a tutti i soci.
Art. 24
E’ istituita una segreteria che ho il compito di gestire tutta l’operatività del Coordinamento.
Tutta la documentazione dell’associazione è depositata presso la suddetta.
Tutti i soci devono comunicate tutte le notizie o le informazioni inerenti l’attività del Coordinamento solo alla sede operativa-amministrativa, la quale provvederà a sua volta ad amplificare il tutto a chi di competenza (soci e/o direttivo).
Art. 25
Tutti i soci hanno il diritto (dovere) di poter consultare i documenti depositati presso la segreteria, o di richiedere informazioni riguardanti l’attività dell’associazione.
Art. 26
Essendoci necessità di inviare da parte della segreteria delle comunicazioni urgenti di varia natura, tutti i soci dell’associazione devono dotarsi di strumenti per velocizzare le stesse (es. se per vari motivi, una sfilata viene sospesa e/o rinviata, dandone comunicazione alla segreteria, la notizia viene, in tempo reale, girata via e-mail a tutti i soci; diversamente sarebbe pressoché impossibile comunicare in tempo utile tale informazione).
Tali mezzi possono essere:
Art.27
A tutti i componenti del Direttivo sarà consegnata una commenda da utilizzare esclusivamente come rappresentanza a nome e per conto del Coordinamento.
Tale commenda sarà riconsegnata a fine mandato e non può essere utilizzata per sfilare con il proprio gruppo fatto salvo che la stessa non sia quella di proprietà del comitato appartenente.
Art.28
Vist gli scopi sociali dell’associazione, viene inserita la figura dell’assistente ecclesiastico, il quale verrà nominato all’inizio di ogni mandato dal direttivo previa consultazione degli organi competenti.
Il consulente ecclesiastico fa parte di diritto del Direttivo dell’associazione.
Art.29
Durante la manifestazioni i soci del Coordinamento Comitati Carnevaleschi della provincia di Verona sono tutti tenuti a rispettare le seguenti regole:
Il presente Regolamento Interno è approvato dall’assemblea ordinaria dei soci il 23/11/2004 ed è immediatamente esecutivo.