Username
Password
4 - Amministratori
0 - Utenti
4 - Totali
 
Coordinamento > Home > Statuto
S T A T U T O

Titolo I°
Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art.1

Costituzione

E’ costituita un’associazione denominata “Coordinamento dei Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona”.

Art.2

Sede

L’associazione ha sede legale in Luganano di Sona (VR), Via Don Fracasso n°3; l’Ufficio di Presidenza può deliberare l’istituzione di sedi secondarie in altre località del territorio italiano, può inoltre deliberare lo spostamento della sede legale, purchè nello stesso comune.

Art.3

Durata

L’associazione ha durata fino al 2020, e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea, nei termini di legge.

Art.4

Scopi

L’associazione è no-profit e si propone di promuovere e sostenere iniziative culturali, sociali, educative e ricreative atte a favorire il superamento d’ogni tipo d’emarginazione rafforzando ed esaltando i valori di civile convivenza e solidarietà umana. Con questo spirito, sussistendone i mezzi, l’associazione si prefigge, tra gli altri, lo scopo di intervenire in aiuto ad Enti, Associazioni e Soggetti privati bisognosi di sostegno. Le manifestazioni carnevalesche promosse dal “Coordinamento dei Comitati Carnevaleschi della Provincia di Verona” s’imperniano sulle Maschere Ufficiali d’ogni Comitato aderente, in un’ottica di tutela della cultura e delle rispettive tradizioni popolari. Il Coordinamento stipulerà un calendario delle manifestazioni evitando, nel limite del possibile, sovrapposizioni di sfilate con i paesi confinanti. L’associazione, no-profit e apolitica fonda la sua attività sul volontariato, in piena sintonia con le finalità della Legge Regionale 08/11/1983 n° 55.

Titolo II°

Soci

Art.5 Numero e requisiti Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti i Comitati, purchè formati da cittadini aventi capacità di agire, residenti od operanti in città, nei paesi e/o frazioni rappresentati da ogni Comitato, che, condividono i fini ed accettando le norme contenute nel presente Statuto. Possono inoltre essere soci: a) persone fisiche che per la loro capacità, attitudine e specializzazione possono partecipare attivamente alle attività dell’associazione per il raggiungimento dei fini sociali; b) persone giuridiche.

Art.6

Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Ufficio di Presidenza domanda scritta contenente: • il nome del comitato, la sede, i dati dei membri del direttivo e il nominativo della persona designata come rappresentante protempore del coordinamento; • l’indicazione del nome, cognome, residenza, per la persona fisica o nel caso di persona giuridica la denominazione, la sede, la delibera d’autorizzazione con indicazione del nominativo designato a rappresentarla e la quota da sottoscrivere; • la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L’Ufficio di Presidenza, accertata l’esistenza dei requisiti di cui l’Art.5 e l’inesistenza delle cause d’incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda. La delibera d’ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che la parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota sociale secondo le modalità e i termini indicati dall’Ufficio di Presidenza al momento dell’accettazione della domanda e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni. Trascorso un mese dalla data di comunicazione d’ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia.

Art.7

Adempimenti nuovi soci

Il nuovo socio deve versare l’intero importo della quota sottoscritta all’atto d’ammissione. Gli eventuali aumenti delle quote sociali deliberate dall’organo competente, durante la vita dell’associazione, sottostanno alle disposizioni di cui sopra.

Art.8

Obblighi dei soci

Aderendo all’associazione i soci si obbligano: a) Ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali; b) A partecipare all’attività dell’associazione per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio; c) Ad accedere ai servizi prestati dall’associazione; d) A non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi dell’associazione.

Art.9

Soci onorari

I soci che abbiano prestato meritevolmente la loro opera per il bene dell’associazione, possono essere nominati soci onorari dall’Ufficio di Presidenza.

Art.10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decadenza. Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicata tre mesi prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso l’associazione. Spetta all’Ufficio di Presidenza constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto, legittimano il recesso e a provvedere di conseguenza nell’interesse dell’associazione.

Art.11

Esclusione

L’Ufficio di Presidenza può escludere il socio: a) Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con comportamenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto; b) Che senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate; c) Che venga a trovarsi in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art.8; d) Che svolga, o tenti di svolgere, attività contraria agli interessi sociali; e) Che in qualunque modo arrechi danni gravi anche morali, all’associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli. L’esclusione diventa operante dall’annotazione del libro dei Soci da farsi a cura degli Amministratori.

Art.12

Decadenza

La decadenza è pronunciata dall’Ufficio di Presidenza nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art.8. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effetto dall’annotazione nel libro soci.

Art.13 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e l’associazione in merito ai provvedimenti adottati dall’Ufficio di Presidenza su tale materia saranno demandate, a tutti gli effetti dell’art.808 Codice Procedura Civile, alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri. I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti dell’Ufficio di Presidenza dovranno inoltrare istanza scritta al Collegio dei Probiviri, rimettendola al suo Presidente, a mezzo raccomandata e a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.14 I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno diritto al rimborso della quota sociale da essi effettivamente versata.

Titolo III°

Patrimonio sociale

Art.15 Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) Dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di L.50.000 (cinquantamila); b) Contributi volontari dei soci o dei singoli componenti dei Comitati; c) Donazioni di Enti pubblici e privati; d) Proventi derivanti da iniziative permanenti od occasionali compatibili con i fini statutari.

Art.16 Le quote sono sempre nominative. Non possono essere cedute senza l’autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza, e si considerano vincolate a favore dell’associazione.

Titolo IV°

Esercizio sociale – Bilancio

Art.17 L’esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l’Ufficio di Presidenza provvede alla compilazione del Bilancio. Il Bilancio unitamente alla relazione dell’Ufficio di Presidenza e dei Revisori dei Conti, deve essere esposto nella sede sociale affinché i soci possano prenderne visione.

Titolo V°

Organi sociali

Art.18 Sono organi dell’associazione: a) L’Assemblea dei soci; b) L’Ufficio di Presidenza; c) Il Collegio dei Revisori dei conti; d) Il Collegio dei Probiviri.

Art.19

L’Assemblea dei soci

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima convocazione e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale sette giorni prima dell’adunanza. I soci onorari partecipano alle Assemblee dell’associazione con voto consultivo. L’Ufficio di Presidenza potrà a sua discrezione usare qualunque altra forma di pubblicità, oltre a quella obbligatoria prevista nel I° comma, per diffondere fra i soci l’avviso di convocazione dell’assemblea.

Art.20 L’Assemblea ordinaria e straordinaria 1. Approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenersi utile anche il bilancio preventivo; 2. Procede alla nomina delle cariche sociali; 3. Approva i regolamenti previsti dal presente Statuto; 4. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall’Ufficio di Presidenza. Essa ha luogo almeno una volta l’anno. L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto.

Art.21 In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti e rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno 1/10 degli aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei soci, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno salvo che sullo scioglimento dell’associazione cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art.22 Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.23 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l’importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio non amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Art.24 L’Ufficio di Presidenza L’Ufficio di Presidenza si compone da n.3 (tre) a n.9 Consiglieri eletti dall’assemblea dei soci. I membri dell’Ufficio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e due vicepresidenti. L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure da quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. L’Ufficio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione. Spetta pertanto fra l’altro, a titolo esemplificativo, all’Ufficio di Presidenza: a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; b) Redigere i bilanci consuntivi e preventivi; c) Compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; d) Stipulare tutti gli atti inerenti all’attività sociale; e) Deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci.

Art.25< In mancanza di uno o più amministratori, l’Ufficio di Presidenza provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art.2386 del C.C.

Art.26 Il Presidente dell’Ufficio di Presidenza spetta la rappresentanza dell’associazione e la firma sociale, a terzi e in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo. Previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza il Presidente può attribuire per procura i propri poteri in tutto o in parte al vicepresidente od a un membro di presidenza.

Art.27

I Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.28 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’associazione, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Bilancio e delle risultanze dei libri contabili e delle scritture. A norma di legge partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Revisori, che possono in ogni momento anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controlli, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione anche individuale, dovrà essere redatto il verbale nell’apposito libro.

Art.29

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti tra le persone estranee all’associazione ed eletti dall’assemblea dei soci. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e l’associazione nonché le controversie tra socio e socio, sempre relativamente ai rapporti sociali. I Probiviri decideranno secondo equità e senza formalità alcuna ed il lodo arbitrale è impugnabile soltanto ai sensi dell’art.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Titolo VI°

Scioglimento

Art.30 L’assemblea che dichiara lo scioglimento dell’associazione procede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Titolo VII°

Disposizioni generali

Art.31 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l’Ufficio di Presidenza potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art.32 Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle associazioni.


Homepage | Mappa | ChiSiamo |Comitati |Storia
Created By 3x - 2006